SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

COS’È

La Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, nota anche come Staff Leasing, è un servizio di fornitura di personale a seguito di un’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia per il Lavoro in favore di una azienda per soddisfare esigenze occupazionali di medio-lungo periodo.
L’assunzione potrà anche prevedere la formula dell’Apprendistato e l’azienda potrà beneficiare di eventuali sgravi contributivi o bonus assunzionali riservati a quelle imprese che stipulano contratti a tempo indeterminato.

COSA FACCIAMO

Gestiremo tutte le fasi di recruitment, training & onboarding del personale da assumere a tempo indeterminato tramite Staff Leasing. Questa formula contrattuale non prevede limiti di durata della missione di lavoro. L’azienda, così come previsto nella somministrazione a tempo determinato, avrà un rapporto di tipo commerciale con l’agenzia di somministrazione, la quale a sua volta sarà l’unica titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Nel caso in cui per vari motivi l’azienda vorrà interrompere il contratto di staff leasing, superato il periodo minimo previsto negli accordi fra le parti, potrà farlo senza costi. L’agenzia si occuperà di ricollocare il lavoratore presso altre aziende ovvero porlo in disponibilità e indennizzarlo con gli ammortizzatori sociali previsti appositamente per i lavoratori somministrati.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTA FORMULA

Questo strumento contrattuale prevede aspetti normativi e tutele esclusive sia per aziende che per i lavoratori. I dipendenti in staff leasing non sono computati nell’organico aziendale con conseguente risparmio sui costi d’amministrazione e deduzioni IRAP. Rappresenta una valida alternativa ad appalti spuri e collaborazioni parasubordinate.
Nonostante la condivisione del potere disciplinare, il caring e il Welfare dei lavoratori è a carico dell’Agenzia ed è possibile accedere alla formazione finanziata dal Fondo Formatemp. Consente di assolvere agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio (L. 68/99), non contempla il diritto di precedenza e consente un notevole risparmio sui costi amministrativi, di consulenza e gestione legale. Nel caso di assunzione tramite contratto di Apprendistato rimarranno a carico dell’Agenzia per il Lavoro (datore di lavoro) l’onere organizzativo ed economico legato agli obblighi previsti in materia di formazione obbligatoria nel triennio, l’obbligo di stabilizzazione previsto dai CCNL al termine del triennio formativo.

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